Detrazioni fiscali addolcitore
Il bonus per addolcitori
Gli addolcitori d’acqua migliorano l’efficienza energetica infatti proteggono dal calcare la caldaia e gli elettrodomestici che utilizzano acqua, ne migliorano il rendimento e ne estendono la durata.
I benefici che derivano dall’installazione di un addolcitore sono evidenti al punto che i Ministeri competenti li hanno inclusi nelle detrazioni fiscali ormai da diversi anni.
Il bonus addolcitore che riguarda le ristrutturazioni edilizie viene concesso in riferimento alla circolare 20/E/2011. Secondo questa misura si può ottenere la detrazione Irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, a condizione che l’installazione dell’addolcitore implichi “modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi”. Oltre alla detrazione, in base alla normativa vigente, l’installazione degli addolcitori è agevolata con l’aliquota Iva al 10%.
Il bonus per l’addolcitore acqua nell’ambito di ristrutturazione edilizia è stato prorogato al 31/12/2024.
Addolcitore: detrazione fino al 65%
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 19 febbraio 2007, sancisce le disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art.1 comma 349 della Legge 27 dicembre 2006 n.296. Pertanto, i titolari di immobili che intendano effettuare opere di riqualificazione energetica, possono avvalersi di un beneficio fiscale per l’acquisto di un addolcitore. L’importo da detrarre si ottiene calcolando il 65% delle spese di riqualificazione effettivamente sostenute e rimaste a carico (quindi per i privati va considerata anche l’IVA, poiché versata al prestatore d’opera) con un valore massimo di spesa che varia a seconda della tipologia di lavori effettuati.
L’addolcitore può essere detratto al 65% solo se inserito in un contesto di riqualificazione energetica e trainato dall’acquisto di un impianto (es. caldaia a condensazione e termoregolazione). I requisiti prestazionali dell’impianto devono essere asseverati da un tecnico abilitato.
La detrazione addolcitore al 65% è stata rinnovata, come quella al 50% al 31/12/2024.
L’addolcitore rientra anche nel Superbonus del 110 % come prodotto trainato ma l’effettiva fattibilità e la conformità dell’intervento così come del prodotto devono essere, anche in questo caso, parte di un progetto più ampio approvato da un tecnico abilitato.
Il Superbonus è stato posticipato al 31/12/2022 per le persone fisiche su unità immobiliari indipendenti ed autonome (le agevolazioni altrimenti sarebbero scadute al 30/06/2022) a condizione che entro il 30/09/2022 siano stati eseguiti almeno il 30% degli interventi. Per i condomini è stato posticipato al 2025 con aliquote a scalare: fino al 31/12/2023 110%, per il 2024 70%, per il 2025 65%.
Dal 12 novembre 2021, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n.157/2021 (c.d. decreto “Antifrodi”) per esercitare l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutte le detrazioni fiscali cedibili è necessario ottenere:
a. l’asseverazione da parte dei tecnici abilitati circa la congruità delle spese sostenute.
b. il visto di conformità da parte di commercialisti o CAAF abilitati (prima richiesti solamente per interventi di Superbonus 110%).
Trattandosi di problematiche tecniche molto complesse e dipendenti da condizioni soggettive oltre che oggettive, è sempre consigliabile rivolgersi ad un commercialista.
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