Detrazione fiscale addolcitore acqua
Il bonus per addolcitori acqua
Gli addolcitori d’acqua migliorano l’efficienza energetica infatti proteggono dal calcare la caldaia e gli elettrodomestici che utilizzano acqua, ne migliorano il rendimento e ne estendono la durata.
I benefici che derivano dall’installazione di un addolcitore sono evidenti al punto che i Ministeri competenti li hanno inclusi nelle detrazioni fiscali ormai da diversi anni.
Il bonus addolcitore riguarda anche le “ristrutturazioni edilizie” ovvero gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
È infatti possibile fruire della detrazione per le spese relative all’installazione degli addolcitori di acqua domestici se l’intervento comporta modifiche strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli relativi impianti (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.3),
Per questi interventi è prevista la detrazione Irpef al 50%. Oltre alla detrazione, in base alla normativa vigente, l’installazione degli addolcitori è agevolata con l’aliquota Iva al 10%.
Il bonus per l’addolcitore acqua alle indicate condizioni con la detrazione al 50% nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato al 31/12/2024.
Salvo proroghe, la norma a regime prevede la detrazione nella misura del 36%.
Addolcitore domestico, detrazione fino al 65% e Superbonus
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 19 febbraio 2007, sancisce le disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art.1 comma 349 della Legge 27 dicembre 2006 n.296. Pertanto, i titolari di immobili che intendano effettuare opere di riqualificazione energetica, possono avvalersi di un beneficio fiscale per l’acquisto di un addolcitore. L’importo da detrarre si ottiene calcolando il 65% delle spese di riqualificazione effettivamente sostenute e rimaste a carico (quindi per i privati va considerata anche l’IVA, poiché versata al prestatore d’opera) con un valore massimo di spesa che varia a seconda della tipologia di lavori effettuati.
L’addolcitore può essere detratto al 65% solo se inserito in un contesto di riqualificazione energetica e e solo se connesso all’acquisto di un impianto (es. caldaia a condensazione e termoregolazione). I requisiti prestazionali dell’impianto devono essere asseverati da un tecnico abilitato.
La detrazione addolcitore al 65% è stata prorogata, al 31/12/2024.
L’addolcitore rientra anche nel Superbonus del 110% come intervento trainato, alle condizioni previste per fruire dell’agevolazione del 65%. Il superbonus è stato, di recente, oggetto di molti interventi normativi fino ad arrivare al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Per quanto riguarda le vecchie disposizioni relative al Superbonus, per gli interventi effettuati dai condomini e per quelli effettuati da persone fisiche su parti comuni di edifici composti da 2 a quattro unità, potranno continuare a godere del 110 solo se è stata presentata una pratica CILAS entro il 25/11/2022.
Gli interventi invece riguardanti le singole unità immobiliari funzionalmente indipendenti, che entro il 30.09.2022 hanno eseguito almeno il 30% dell’intervento complessivo, potranno continuare ad usufruire del 110% per le spese sostenute fino al 30.09.2023.
Per i condomini e le persone fisiche su parti comuni di edifici composti da 2 a quattro unità che invece hanno avviato una pratica successivamente al 25.11.2022, potranno usufruire del bonus potenziato nelle misure del:
- 90% per le spese del 2023
- 70% per le spese del 2024
- 65% per le spese del 2025
Per gli interventi avviati dall’1.1.2023 da persone fisiche su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, il superbonus spetta con aliquota 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti e lo sconto in fattura, al momento, sono state bloccate entrambe le opzioni ma è stata aggiunta la possibilità di optare per una ripartizione del bonus in 10 anni.
In generale, per tutti gli interventi edilizi dai quali è possibile beneficiare di detrazioni fiscali, con il DL 16.2.2023 n. 11 , pubblicato nella G.U. n. 40 del 16.2.2023 e in vigore dal 17.2.2023, è stato deciso che:
- a decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, salvo nei casi in cui le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti entro il 17.2.2023;
- le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 co. 1 del DL 34/2020;
- la responsabilità solidale per il cessionario è esclusa se dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della documentazione richiesta (titolo edilizio degli interventi, comunicazione preventiva all’ASL, fatture, bonifici, ecc.)
Trattandosi di problematiche tecniche molto complesse e dipendenti da condizioni soggettive oltre che oggettive, è sempre consigliabile rivolgersi ad un commercialista.
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